MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA A
TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla
Valdelsa Corse ASD (di seguito, l’Associazione/Società), come previsto dal comma 2
dell’articolo 16 d.lgs. 39/2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’ACI sport. Esso
ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual
volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi
Fondamentali emanati dal CONI e le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta
Nazionale del CONI nonché le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI
per le Politiche di Safeguarding
Articolo 1
Finalità
- Il presente Modello disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni
forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia,
religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le
ragioni di cui al d.lgs. 198/2006 sui licenziati, specie se minori d’età, nell’ambito della
Valdelsa Corse ASD e recepiscono le disposizioni di cui al d.lgs. 36/2021 e al d.lgs.
39/2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e
i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione dettati dall’Osservatorio Permanente del CONI. - L’obiettivo che s’intende perseguire è fornire ai licenziati una guida per la
predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei
codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza
di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità,
età o orientamento sessuale. - In particolare, il presente Modello costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui
la Valdelsa Corse ASD e tutti i licenziati ACI sport presso la medesima sono tenuti ad
uniformarsi al fine di perseguire:
a) prevenire e controllare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque
consumata in ogni forma, anche omissiva o commissiva, mediante omissione e/o
modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-
mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre
tecnologie informatiche;
b) la promozione dei diritti dei licenziati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di
essere tutelati contro ogni forma di abuso, violenza, disparità di genere o qualunque
altra forma di discriminazione
c) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il
rispetto dei diritti di tutti i licenziati, in particolare minori, e garantiscano
l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
d) la consapevolezza dei licenziati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi,
responsabilità e tutele;
e) l’individuazione e l’attuazione da parte della Valdelsa Corse ASD di adeguate misure,
procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del
Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte
lesive dei diritti, specie nei confronti di licenziati minori;
f) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
g) l’informazione dei licenziati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e
contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle
procedure per la segnalazione degli stessi;
h) la partecipazione della Valdelsa Corse ASD e dei licenziati alle iniziative organizzate
dall’ACI sport nell’ambito delle politiche di Safeguarding adottate;
i) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o
titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di
Safeguarding della Valdelsa Corse ASD.
Articolo 2
Diritti e doveri
- Diritto fondamentale dei licenziati è quello di essere trattati con rispetto e dignità,
nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni
altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e
al benessere psico-fisico dei licenziati costituisce un valore assolutamente prevalente
anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei licenziati. - La Valdelsa Corse ASD adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al
comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
Adotta, altresì, ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo,
intellettuale e sociale dell’atleta, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva
nonché la piena consapevolezza di tutti i licenziati in ordine a propri diritti, doveri,
obblighi, responsabilità e tutele.
Articolo 3
Durata
- Il presente Modello avrà validità quadriennale.
- La Valdelsa Corse ASD provvederà alla revisione o aggiornamento delle stesse ogni
qual volta sia necessario al fine di recepire eventuali modifiche e/o integrazioni dei
Principi fondamentali e raccomandazioni dell’osservatorio Permanente del CONI
nonché eventuali modifiche e integrazioni previste della normativa e/o emanate dalla
Giunta del CONI dei Principi fondamentali.
Articolo 4
Destinatari
- Il presente Modello s’applica a tutti i licenziati che svolgono attività sportiva presso la
Valdelsa Corse ASD, nonché a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o
volontariato con la medesima.
Articolo 5
Principi fondamentali e fattispecie di abuso violenza e discriminazione
- Si intendono comportamenti rilevanti ai fini del presente Modello:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo e il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori. - A fini del precedente comma, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di
rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro
trattamento che possa incidere sul senso d’identità, dignità e autostima, ovvero
tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del licenziato, anche se perpetrato
attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni,
percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso
reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute,
un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto
da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere
nell’indurre un licenziato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva)
un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento
inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad
allenarsi conduttori ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso
improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito
rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di
sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non
gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una
grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere
nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o
allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi
connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di
comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o
umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione
sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui
consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel
costringere un licenziato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o
indesiderate, o nell’osservare il licenziato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi
licenziato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa
conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al
presente Modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che
venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può
consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza,
dei bisogni fisici e/o psicologici del licenziato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello
fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la
limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al
buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo
che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente,
attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata,
sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più licenziati con lo scopo
di esercitare un potere o un dominio sul licenziato. Possono anche consistere in
comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o
turbare un licenziato che determinano una condizione di disagio, insicurezza,
paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto
fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di
notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti
posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a
conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche,
genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità conduttoriche,
religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Articolo 6
Misure e procedure di safeguarding
- Oltre al rispetto dei predetti principi, la Valdelsa Corse ASD adotta le seguenti
misure di prevenzione e si impegna a:
a) controllo del casellario e dei carichi pendenti di istruttori, tecnici, dipendenti, medici e
altri soggetti a contatto con i conduttori;
b) controllo sulla condotta di tecnici e di tutto lo staff anche medico a contatto con i
conduttori in gara e durante gli allenamenti con specifico riferimento
esemplificativamente alla separazione degli spogliatoi tra tecnici e conduttori, allo
svolgimento delle visite mediche e alle sedute singole di allenamento.
c) previsione di specifiche politiche di prevenzione durante le trasferte in Italia e
all’estero in relazione ai rapporti tra tecnici e staff anche medico con gli conduttori con
riferimento esemplificativamente alla sistemazione in hotel, agli spostamenti della
scuderia e in generale ai rapporti tra conduttori e tecnici al di fuori dell’allenamento e
delle singole gare;
d) previsione di politiche di prevenzione specifiche nel caso in cui si tratti di conduttori
minori, sia durante le trasferte che durante gli allenamenti e le gare, che prevedano
sempre il consenso dei genitori;
e) divieto per istruttori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e
orari previsti. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione del
conduttore si dovrà svolgere in presenza di almeno due istruttori e, se si tratta di
conduttori minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o l’autorizzazione degli
stessi;
f) divieto per istruttori e staff sia in allenamento che in trasferta di condividere con i
conduttori bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi comuni, salvo di accordi con i genitori
nel caso di conduttori minorenni;
g) adozione di un protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del
Codice etico da adottare, per i conduttori maggiorenni e minorenni che abbia ad
oggetto il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza
nell’ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in
generale rapporti con i conduttori del proprio e degli altri team;
h) adozione di un protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del
Codice etico da adottare, per istruttori e staff tecnico relativo alle modalità di
allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso i
conduttori.
i) valutare annualmente le misure di cui al presente Modello adottate dalla Valdelsa
Corse ASD, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un
piano d’azione al fine risolvere le eventuali criticità riscontrate
Articolo 7
Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari
- La Valdelsa Corse ASD può organizzare programmi di formazione volti a far
conoscere ai propri associati e licenziati, di cui ha la gestione o la responsabilità, i
principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate anche in
conformità a quanto indicato nei Principi fondamentali per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall’Osservatorio
Permanente CONI per le politiche di Safeguarding. - Tutti i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a partecipare agli incontri
formativi organizzati dalla Valdelsa Corse ASD e ai corsi di aggiornamento annuali
eventualmente previsti dall’ACI in materia di safeguarding, con l’obbligo di
giustificare la loro eventuale assenza.
- Sono oggetto di formazione le seguenti materie: diritti e doveri di atleti e di istruttori;
i rapporti con gli atleti, in particolar modo se minorenni; i segnali di riconoscimento
di situazioni di abuso o di difficoltà psichica di cui gli atleti potrebbero essere vittima.
Articolo 8
Accesso e uso dei locali
- L’accesso ai locali (circuiti, paddock) durante allenamenti e sessioni prova dei
licenziati minori è sempre garantito a coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati. - Durante le sessioni di allenamento è consentito l’accesso agli spogliatoi
esclusivamente agli atleti e alle atlete della Valdelsa Corse ASD. - I tecnici possono entrare negli spogliatoi dedicati agli atleti solo per motivi
strettamente connessi alla pratica sportiva. - Durante le sedute di allenamento miste sono garantiti spogliatoi separati per gli atleti
di sesso differente. - Durante le sessioni di allenamento non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti
esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un
tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate
minori di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale. - Durante le sessioni di allenamento o di prova agli atleti e ai tecnici sono attribuiti
spogliatoi distinti e autonomi. - In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso
sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o,
in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico
formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure
strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta
dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona
(atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).
Articolo 9
Trasferte - In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere
riservate camere, eventualmente in condivisione, con atleti dello stesso genere,
diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo
nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. - Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli
atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni
necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi
comportamento rilevante ai fini del presente modello. - Durante le trasferte in cui partecipano sia atleti di sesso maschile, sia atleti di sesso
femminile è garantita la distribuzione delle stanze in base al sesso di appartenenza e
gli accompagnatori sono obbligati a vigilare sul rispetto dell’assegnazione delle
stanze.
Articolo 10
Supporto psicologico e psico-terapeutico
- La Valdelsa Corse ASD garantisce la pianificazione e la programmazione di incontri
di gruppo con psicologi o psico-terapeuti per gli atleti e per tutti i lavoratori,
collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività
sportiva e sono a contatto con gli atleti. - In alternativa o in aggiunta alle sedute di gruppo, la Valdelsa Corse ASD mette a
disposizione degli atleti e di tutti i lavoratori di cui al comma precedente i contatti di
un professionista per poter ricevere assistenza psicologica o psico-terapeutica, nel
rispetto del principio di riservatezza. - La Valdelsa Corse ASD garantisce l’organizzazione e pianificazione di incontri con
professionisti (psicologi e/o psico-terapeuti) in materia di disturbi alimentari negli
sportivi, anche sulla base di eventuali specifiche convenzioni stipulate dall’ACI.
Articolo 11
Obbligo di intervento e segnalazione
- Gli allenatori, i tecnici, i dipendenti, i medici sportivi e gli operatori sanitari che
riscontrino i segni e/o gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono
attivare senza indugio la procedura di segnalazione di cui all’art. 13 del presente
Modello, informandone il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le
discriminazioni di cui all’art. 12 e il Responsabile federale delle politiche di
safeguarding.
Articolo 12
Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva
- La Valdelsa Corse ASD favorisce le relazioni e il confronto tra atleti, tecnici, personale
di supporto, esercenti la responsabilità genitoriale o chi si occupa della cura dei
minori, anche organizzando incontri periodici di confronto allo scopo di instaurare
rapporti di collaborazione rispettosi dei diritti e della dignità dei soggetti coinvolti. - Durante le sessioni di dialogo e confronto tra i soggetti che a diverso titolo sono
coinvolti nell’attività sportiva è possibile discutere di eventi e/o di dinamiche che
potrebbero risultare dannose per la salute fisica e psichica degli atleti allo scopo di
individuare soluzioni comuni. - Qualunque soggetto indicato nel comma primo del presente articolo può prendere
l’iniziativa chiedendo la fissazione di un incontro con coloro che sono coinvolti
nell’attività sportiva e individuando l’oggetto della discussione.
Articolo 13
Trattamento dei dati personali
- A tutti gli atleti (o esercenti la resposnabilità genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i
collaboratori e i soci dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e
comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere
sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). - I dati personali raccolti sono gestiti e trattati secondo i principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione delle
conservazione, integrità e riservatezza. - In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito
consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di
obblighi di legge e regolamenti. - L’Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto
dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione
fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma
non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare
situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. - La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente
dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita
garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. - Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere
adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le
procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di
quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali. - Ogni richiesta dell’interessato volta ad esercitare i diritti di accesso, cancellazione,
rettifica, integrazione e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati
personali può essere inoltrata all’indirizzo e-mail info@valdelsacorse.it
Articolo 14
Nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
- Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui
licenziati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi,
anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, d.lgs. 36/2021, Valdelsa Corse ASD nomina un
responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica all’ACI sport al
momento della richiesta o rinnovo della licenza. - La nomina del responsabile di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata sulla
homepage della Valdelsa Corse ASD e comunque comunicata agli associati e ai soggetti di
cui si ha la gestione/rappresentanza sportiva nonché comunicata al responsabile federale
delle politiche di Safeguarding.
- Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è nominato dal Consiglio
direttivo della Valdelsa Corse ASD tra persone di comprovata moralità e competenza in
possesso dei seguenti requisiti:
a. essere regolarmente licenziato ACI sport;
b. essere in possesso della cittadinanza italiana;
c. essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore;
d. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi
a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
e. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, radiazioni,
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un
anno, da parte di FSN, DSA, EPS e del CONI o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti;
f. presentare il certificato di cui all’art. 2 d.lgs. 39/2014
g. saper utilizzare gli strumenti informatici di base tra cui la posta elettronica,
la navigazione web e i social network;
h. non avere rapporti di parentela fino al terzo grado, o di amicizia, con alcun
membro del Consiglio Direttivo o Tecnico della Valdelsa Corse ASD e
comunque non ricoprire ruoli direttivi nella medesima.
- Il Responsabile dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può
essere riconfermato. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente è richiesto per
tutta la durata dell’incarico. - In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni,
per dimissioni o per altro motivo, la Valdelsa Corse ASD provvede entro 30 giorni alla
nomina di un nuovo Responsabile. - La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata
ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di
funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto dalla Valdelsa Corse
ASD. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer
dell’ACI sport. La Valdelsa Corse ASD provvede alla sostituzione con le modalità di cui al
precedente comma. - Il Responsabile è tenuto a:
a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto
ad abusi, violenze e discriminazioni sui licenziati ACI sport nell’ambito della Valdelsa
Corse ASD nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del presente Modello;
b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. quick response), per
prevenire e contrastare nell’ambito della Valdelsa Corse ASD ogni forma di abuso,
violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e
opportuna;
c) segnalare al Safeguarding Officer federale eventuali condotte rilevanti e fornire allo
stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
d) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi
e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle
caratteristiche della Valdelsa Corse ASD;
e) valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività
sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente
sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine
risolvere le criticità riscontrate;
f) partecipare all’attività formativa organizzata dall’ACI sport.
Articolo 15
Segnalazione di comportamenti rilevanti
- La segnalazione può essere effettuata, anche in forma anonima:
● oralmente, rivolgendosi al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le
discriminazioni;
● inoltrando una e-mail all’indirizzo info@valdelsacorse.it;
● in forma anonima (possibile ulteriore specificazione, es, in forma scritta inviando
una raccomandata o usando apposite cassette). - Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori
o il tutore legale del minore devono essere tempestivamente informati, a condizione
che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore. - La Valdelsa Corse ASD tutela tutti coloro che abbiano in buona fede presentato una
segnalazione, tra cui:
i. presentato una denuncia o una segnalazione;
ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
safeguarding.
Articolo 16
Gestione della segnalazione
- La procedura di segnalazione si compone delle seguenti fasi:
a. segnalazione;
b. registrazione della segnalazione in un apposito registro anche telematico conservato
dal Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;
c. istruttoria della segnalazione;
d. eventuali provvedimenti immediati, provvisori e cautelari da adottare nei confronti
del segnalante e del segnalato, laddove la segnalazione appaia ragionevolmente
fondata come specificato nel successivo comma 4;
e. risoluzione della segnalazione e comunicazione delle risultanze alla Valdelsa Corse
ASD e, laddove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di giustizia sportiva. - Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le
discriminazioni è chiamato ad accertare la veridicità dei fatti riportati dal segnalante
e ad ascoltare tutte le parti coinvolte, redigendo apposito verbale. - Laddove ne sussistano i presupposti, il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le
discriminazioni deve anche comunicare la segnalazione al Responsabile federale
delle politiche di Safeguarding, nonché agli organi di giustizia sportiva. - Nelle ipotesi in cui siano stati segnalati eventi estremamente gravi e sussistano
evidenti prove a loro supporto la Valdelsa Corse ASD, egli può adottare misure
cautelari di carattere sospensivo secondo il principio di proporzionalità. - La procedura di segnalazione è pubblicata sul sito internet della Valdelsa Corse ASD
e/o affissa in bacheca per la piena conoscibilità di licenziati, dagli istruttori e di tutti
gli altri soggetti che operano a stretto contatto con gli atleti.
Articolo 17
Sanzioni applicabili
- Si applica la procedura prevista dai regolamenti ACI per gli illeciti disciplinari nel
caso in cui venga accertata la commissione di condotte abusive, discriminatorie e/o
violente a danno degli atleti oppure dei lavoratori e dei collaboratori, informando la
Procura Federale ove necessario. - Nel caso di accertamento di illeciti disciplinari, saranno comminate le sanzioni
previste dai regolamenti sportivi ACI, nonché le misure endoassociative previste
dallo statuto della Valdelsa Corse ASD secondo il principio di proporzionalità. - Sono altresì sanzionabili coloro che hanno effettuato dolosamente una segnalazione
consapevoli della sua falsità e con lo scopo di ledere altri.
Articolo 18
Trattamento dei dati personali del segnalante
- La Valdelsa Corse ASD garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e il
contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti nel
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.Lgs. n. 196/2003. - I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo
massimo di cinque anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad
accertare la veridicità della segnalazione. Dopo tale termine i dati verranno cancellati
oppure resi anonimi.
Articolo 19
Disposizioni finali
- Il presente Modello è aggiornato dall’organo direttivo della Valdelsa Corse ASD con
cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le
eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali
modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio
Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni
nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell’ACI sport.
- Eventuali proposte di modifiche al presente Modello dovranno essere sottoposte ed
approvate dall’organo preposto della Valdelsa Corse ASD - Per quanto non esplicitamente previsto in questo Modello si rimanda alla normativa
endofederale. - Il presente Modello, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE
MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI
DISCRIMINAZIONE
Premessa
Il presente Codice di condotta è rivolto agli atleti, ai licenziati, agli allenatori, ai dirigenti,
ai collaboratori che a qualsiasi titolo, livello e qualifica prestano la propria attività presso la
Valdelsa Corse ASD.
I soggetti sopra indicati hanno l’obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice
di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.
Il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza
di genere e di ogni altra condizione di discriminazione è parte integrante del Modello
organizzativo e controllo delle attività sportive di cui costituisce un imprescindibile
allegato.
Il Codice di condotta ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere
aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e
integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori
disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, e le raccomandazioni
dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, nonché le
eventuali integrazioni delle Linee Guida adottate dall’ACI.
Il presente Codice di condotta è pubblicato sul sito internet della Valdelsa Corse ASD e/o
affisso presso la sede della medesima, nonché comunicato al Responsabile delle politiche
di Safeguarding istituito presso l’ACI in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di
tutti i tesserati.
Articolo 1
Finalità
- Il presente Codice di condotta è finalizzato:
a. al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
b. all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
c. alla piena consapevolezza di tutti i licenziati in ordine a propri diritti, doveri,
obblighi, responsabilità e tutele;
d. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità,
l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
e. alla valorizzazione delle diversità;
f. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
g. alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta;
h. alla effettiva partecipazione di tutti i licenziati all’attività sportiva secondo le
rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
i. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
j. alla la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere
dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo
le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
k. alla la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell’atleta alle
attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Articolo 2
Doveri e obblighi dei licenziati
- I soggetti di cui all’art. 4 devono:
a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività
connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al
rispetto nei confronti degli altri licenziati;
b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo,
anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c) garantire la sicurezza e la salute degli altri licenziati, impegnandosi a creare e a
mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana,
supportando gli altri licenziati nei percorsi educativi e formativi;
e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito
personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali
dell’attività sportiva;
f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dei conduttori ovvero loro delegati;
g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di
una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o
aggressivi;
i) collaborare con gli altri licenziati nella prevenzione, nel contrasto e nella
repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all’art. 14 del Modello
organizzativo situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio,
pericolo, timore o disagio.
Articolo 3
Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici
- I dirigenti sportivi e dei tecnici devono:
a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e
discriminazione;
b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia,
potere o influenza nei confronti dei licenziati, specie se minori;
c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei licenziati, in particolare
se minori;
d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i licenziati, in particolare se
minori;
e) promuovere un rapporto tra licenziati improntato al rispetto e alla
collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche
mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il licenziato minore;
g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire
situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle
scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è
affidata la loro cura ovvero loro delegati;
h) comunicare e condividere con il licenziato minore gli obiettivi educativi e
formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi
e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o
i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il licenziato minore,
anche mediante social network;
j) interrompere senza indugio ogni contatto con il licenziato minore qualora si
riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria
condotta, attivando il Responsabile di cui all’art. 14 del Modello organizzativo;
k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale
programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari dei
conduttori loro affidati;
m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi
vietati per alterare le prestazioni sportive del licenziato;
o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di
safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e
discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e
comunicazione in ambito sportivo;
p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o
video dei licenziati minori, se non per finalità educative e formative,
acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da
loro delegati;
q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all’art. 14 del Modello
organizzativo situazioni, anche potenziali, che espongano i licenziati a
pregiudizio, pericolo, timore o disagio
Articolo 4
Diritti, doveri e obblighi dei conduttori
- I conduttori partecipanti all’attività sportiva devono:
a) rispettare il principio di solidarietà tra conduttori, favorendo assistenza e sostegno
reciproco;
b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in
spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le
modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura,
eventualmente confrontandosi con gli altri conduttori;
c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che
riguardino sé o altri;
d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante
manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri conduttori;
e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri conduttori e, più in
generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri conduttori e con ogni
soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o
ai soggetti cui è affidata la cura dei conduttori ovvero ai loro delegati;
i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in
occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima
ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro
delegati, nonché al Responsabile di cui all’art. 14 del Modello organizzativo;
k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all’art. 14 del Modello
organizzativo situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o
pregiudizio.
Articolo 5
Tutele e sanzioni disciplinari
- Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata
secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e controllo adottato dalla
Valdelsa Corse ASD. - Nel caso in cui dovessero essere accertate condotte violative del Codice di condotta
si applicherebbero le sanzioni previste dall’art. 17 del Modello organizzativo e
controllo delle attività sportive, compresa la sospensione cautelare dalle attività
sportive. - Laddove ne sussistono i presupposti, verrà tempestivamente informato l’Ufficio
della Procura Federale. - Inoltre, per qualsiasi violazione del presente Codice da parte dei soggetti a cui è
rivolto, è fatto salvo il diritto e la facoltà della Procura Federale e della stessa
Federazione di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio
dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva
competenti.
Articolo 6
Selezione dei collaboratori
- I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti
nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono produrre l’intera
documentazione richiesta dalla Valdelsa Corse ASD prima di poter instaurare con la
stessa un rapporto di lavoro o di collaborazione. Il rifiuto di produrre le certificazioni
richieste impedisce la nascita del rapporto stesso. - La Valdelsa Corse ASD acquisisce il certificato del casellario giudiziario prima di
instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con coloro che sono coinvolti
nell’attività sportiva a qualunque titolo. - La Valdelsa Corse ASD ha il potere di controllare periodicamente il possesso dei
requisiti e delle certificazioni richieste anche durante l’esecuzione del contratto di
lavoro o di collaborazione. - È causa ostativa alla conclusione oppure alla prosecuzione del rapporto di lavoro
aver ricevuto una condanna penale.
Articolo 7
Formazione
I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono
coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono
partecipare ai corsi di formazione previsti dall’art. 5.2 e 5.5. Del Modello
organizzativo e controllo dell’attività sportiva.
Articolo 8
Conflitti d’interesse e incompatibilità
- Allo scopo di evitare conflitti di interesse è vietato il cumulo di più funzioni in capo
al medesimo soggetto. Sono sempre incompatibili le seguenti funzioni:
a. Responsabile delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer), istituito
presso l’ACI;
b. Allenatori, tecnici e tutti coloro che hanno rapporti continuativi con gli atleti;
c. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni. - I destinatari del presente Codice etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti
interessi personali o di persone ad essi collegate. - Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in
ogni altro caso in cui il compimento di un’azione o di un comportamento possa
compromettere il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza, è necessario
astenersi. - Pertanto, i destinatari del presente Codice devono:
a. rivelare tempestivamente un interesse personale in qualsiasi situazione che
possa ragionevolmente essere considerata coinvolta in un conflitto di
interesse;
b. astenersi dal prendere o influenzare decisioni che comportino un guadagno
personale o familiare o una vasta popolarità;
c. astenersi dal fornire favori ingiustificati a terze parti o associati o tesserati. - Sono fatte salve specifiche discipline di incompatibilità e gestione del conflitto di
interessi eventualmente previste per Commissari sportivi, tecnici e ufficiali di gara
secondo le appendici al RSN.
Articolo 9
Riservatezza e trattamento dei dati personali
- La Valdelsa Corse ASD garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante di
violazioni del Codice di Condotta e il contenuto della segnalazione medesima, nel
rispetto dei principi descritti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs.
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
- I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo
massimo di cinque anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad
accertare la veridicità della segnalazione così come previsto dall’art. 12 del Modello
organizzativo e controllo delle attività sportive.
Con delibera del 13 Novembre 2024 è stato nominato il Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Valdelsa Corse asd:
Sig. Cristian Pollini nato a Grosseto (GR) il 16/11/1976
Codice Fiscale PLLCST76S16E202M
Contattabile all’indirizzo e-mail: safeguarding@valdelsacorse.it